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mercoledì 19 gennaio 2011

dal web :- COSA SONO GLI EX ART 26

La Riabilitazione ai sensi dell’ex art. 26 L.833 del 1978
1 aprile 2010
By admin
Ho deciso di dedicare questo mio editoriale ad una semplice analisi dei servizi erogati in Italia a i sensi dell’ex art.26 L.833/78, servizi e prestazioni talvolta poco conosciuti, ma nei fatti un tassello importantissimo del sistema riabilitazione Italiano.

Le prestazioni riabilitative, realizzate ai sensi dell’ex art 26 L.833/78, rientrano appieno nella cosiddetta riabilitazione estensiva e di mantenimento ma hanno delle caratteristiche proprie ed assolutamente peculiari se rapportate ad altri segmenti dell’area riabilitativa, sia per quanto riguarda le procedure per l’accreditamento istituzionale, sia per quanto riguarda l’erogazione dei servizi e ,soprattutto, per il cambiamento evolutivo che l’intero sistema ha avuto nel corso degli anni.

La riabilitazione ai sensi dell’ex art. 26 nasce con l’emanazione della legge 833 del 1978, che proprio all’ ex art. 26 riporta quanto segue: “le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle Aziende Sanitarie Locali attraverso i propri servizi.

L’Azienda Sanitaria Locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzione con istituti esistenti nella regione in cui risiede l’utente o anche in altre regioni”.

I centri che operano ai sensi dell’ex art. 26, sono retaggio di enti o associazioni di volontariato o di strutture gestite da enti religiosi, un tempo deputate a tutela degli invalidi civili (L. n. 118/’71), e passate in carico, con la L.833/’78, al Ministero Sanità.

Inizialmente l’ente deputato a stipulare convenzioni e prefissare tariffe con tali strutture è stato il Ministero. Successivamente, in assenza di ulteriori disposizioni, ogni regione ha applicato tariffe proprie.

I centri che operano ai sensi dell’ex art. 26, nel corso di questi anni hanno potenziato ed implementato i loro servizi riabilitativi, al punto tale che quegli enti che durante gli anni 80 erano semplicemente degli enti di natura socio – assistenziale, nel tempo, sono via via divenuti i principali protagonisti del sistema riabilitazione.

Al fine di comprendere quale sia la reale situazione dei servizi riabilitativi ai sensi dell’ex art. 26 L. 833/78, presenti in Italia , ho fatto riferimento ad uno studio del Ministero della Salute del 2006, in cui sono stati studiati e/o censiti:

Istituti di riabilitazione ex art. 26 L.833/78

Dai dati riportati è possibile evidenziare che la distribuzione dei posti residenziali e semiresidenziali ex art. 26 L. 833/78 non e’ ripartita omogeneamente sul territorio nazionale.

Infatti in alcune regioni del nord come Piemonte, Emilia Romagna, Veneto i posti sono scarsi o del tutto assenti come, ad esempio, nella Valle d’Aosta.

Invece, contrariamente a quanto si possa immaginare, le percentuali più cospicue riguardano le regioni centro – meridionali come la Basilicata, l’Abruzzo, il Molise e la Campania.

Attività di assistenza riabilitativa nei centri di riabilitazione ex art. 26

In relazione ai dati in oggetto, si evidenzia, tra l’altro, che il volume di attività dei Centri di Riabilitazione è espresso dall’indicatore sulle giornate per l’assistenza riabilitativa, semiresidenziale e residenziale.

Nel 2006 a livello nazionale sono state erogate circa 7 milioni e 500.000 giornate corrispondenti a 129 giornate di assistenza riabilitativa ogni 1.000 abitanti.

Il maggior numero di giornate sono state effettuate per riabilitazione neurologica (28%), mentre al secondo posto si attestano la riabilitazione motoria e psicosensoriale (18%).

Un ultimo dato interessante , tratto in questo caso dal Rapporto Nazionale sulla Riabilitazione del 2003, elaborato dal competente Ministero della Salute è quello relativo al personale operante nei centri ex art. 26, in cui le percentuali nazionali sono cosi ripartite:

10% medici;

32% terapisti;

6% logopedisti;

52% altro personale.

Concludo questo mio scritto, con la speranza che il Gruppo Nazionale per la riabilitazione che, da quanto leggo sulle varie riviste di settore, sta operando intensamente per la realizzazione del Piano Nazionale per la riabilitazione, presti la giusta attenzione al sistema riabilitazione che si fonda ed opera ai sensi dell’ex. Art. 26 L. 833/78, al fine di analizzare eventuali criticità e operare, se necessario, per una revisione orientata al miglioramento dei servizi in oggetto.

Carmelo Maccarrone

1 commento:

  1. termini il tuo scritto sottolineando la necessità di analizzare eventuali criticità. Il sottoscritto è un anestesista-rianimatore che opera in una casa di cura privata con terapia intensiva e senza prontosoccorso, nel cui edificio è collocato anche un centro di riabilitazione ad alta intensità assistenziali evidentemente non facente parte del settore ospedaliero della casa di cura stessa. Pertanto, tra i vari consulenti del sistema riabilitazione ex art. 26, forse sono quello che vive le criticità più gravi e che necessitano di un intervento il più delle volte cruento e salva vita. Essendo tali manovre, per quanto riguarda la appropriatezza, prestazioni per acuti come si intende gestirle dal punto di vista logistico ed amministrativo?

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