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giovedì 28 luglio 2011

REFERENDUM?









TITOLO VII

ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME 

DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 60

(Modalità di esercizio)

1. L'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 37, è esercitata con le modalità

stabilite dalla legge regionale.

2. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al

termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 61

(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi)

1. Il referendum per l'abrogazione totale  o parziale di una legge regionale, di un

regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione

quando lo richiedano:

a)      cinquantamila elettori;

b)       due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei

componenti di ciascun consiglio;

c)       dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di

cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza

dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.

2.       La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la

maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3.      L'abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centoventesimo giorno successivo

alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

Art. 62

(Referendum propositivo di leggi regionali) 26

1.      I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo

61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso

articolo e dall'articolo 37, comma  4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum

propositivo popolare.

2.      Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da

sottoporre al referendum propositivo entro un anno  dalla dichiarazione di ammissibilità della

relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo

popolare sulla proposta stessa.

3.       L'esito del referendum è favorevole se ha  partecipato alla votazione la maggioranza

degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4.       Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se

l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum

stesso.

5.       La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non  decade alla fine della

legislatura e, in tale caso, i  termini di cui ai commi 2 e 4  decorrono nuovamente dalla data di

insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 63

(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi)

1.      I referendum abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi in relazione

alle leggi concernenti le modifiche allo Statuto, alle leggi di bilancio e finanziarie, alle leggi

tributarie nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con

Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati.

2.      Le richieste di referendum devono avere oggetti omogenei e unitari.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può limitare il

numero delle richieste da presentare in ciascun anno.

4.       La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti

dei promotori dei referendum.

Art. 64

(Referendum consultivi)

1.       Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle

popolazioni interessate, da indire con decreto del Presidente della Regione, in ordine a

provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di

leggi statali, anche costituzionali.

2.       Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di

legge regionale concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle

denominazioni comunali.

3.      La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum consultivi.

CAPO III

PETIZIONI E VOTI

Art. 65

(Titolarità ed esercizio) 27

1.      Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale

per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2.       Le assemblee elettive dei  Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono

sottoporre all'esame del Consiglio regionale  voti che chiedono provvedimenti o prospettino

esigenze.

3.       Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei

lavori.

 


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