lotta per la felicita'

lotta per la felicita'
diffondi a tutti

giovedì 14 luglio 2011

approfondimenti e studi in merito ai recenti decreti



Note relative agli Atti Aziendali

 

 

 

Con il Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009 allegato 2 "Linee di indirizzo per la riproposizione e approvazione dei nuovi atti aziendali a seguito della sospensione dei precedenti ai sensi dell'art.1, comma 66, lett. A) della L.R. 14/2008", la Regione Lazio intendeva sanare le profonde differenze in ambito organizzativo che hanno generato sperequazioni, sovrapposizioni di servizi, funzioni, ruoli e ambiti operativi con il rischio concreto di aumento di spese e di risposte di salute parziali, frammentarie e inadeguate. Mirava inoltre ad evitare che i percorsi di cura fossero in funzione del luogo  in cui si vive, garantendo a tutti i cittadini gli stessi obiettivi di efficacia assistenziale, di appropriatezza tecnica ed organizzativa e di efficienza nell'allocazione e nell'utilizzo delle risorse. Con riferimento al Piano di rientro economico, veniva riaffermata la necessità di affrontare la situazione attuale con scelte sobrie, trasparenti, adeguate ai bisogni e rispettose delle norme dando disposizione ai Direttori generali affinché, con i propri Atti Aziendali, da sottoporre all'esame della Regione, procedessero alla riorganizzazione interna con piena applicazione del modello dipartimentale eliminando le duplicazioni e la proliferazione di unità non necessarie, sia complesse (UOC) che semplici (UOS) e quelle semplici dipartimentali (UOSD).

 

 

 

Il nuovo Decreto del Commissario ad Acta n. 40/2011 " Atto di indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio ", pur facendo riferimento al Progetto Obiettivo Regionale DGR n.236/2000 , disattende tale norma includendo nel DSM la disabilità psicofisica. Tale ambito va tolto perché il Progetto Obiettivo definisce come compito istituzionale del DSM " l'attuazione di trattamenti preventivi, curativi e riabilitativi in risposta ai bisogni di salute mentale del suo bacino di utenza garantendo continuità, omogeneità e coerenza ai progetti terapeutici ". I servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) delle Aziende ospedaliere a cui fa riferimento il Decreto non vengono differenziati quindi è necessario specificare che non devono includere il S. Giovanni, il S. Camillo Forlanini e il S. Filippo poiché tali SPDC sono parte integrante dei DSM C / D / E.

 

 

 

Si ribadisce che, per quanto attiene alla rete dei Servizi per la salute mentale, l'impianto fondamentale dell'assistenza psichiatrica nel Lazio  ( descritto nell'Atto Aziendale ) deve fare riferimento alla seguente normativa:

 

L.R. 16 giugno 1994, n.18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere"

 

DPR 10 novembre 1999 "Progetto Obiettivo Nazionale per la tutela della salute mentale"

 

DGR 8 febbraio 2000, n.236 "Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della salute mentale"

 

DGR 14 luglio 2006, n.424 "Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e sociosanitarie"

 

Ministero della Salute  marzo 2008, "Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale"

 

Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009 "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010-2012"

 

Decreto del Commissario ad Acta n. 90/2010 "Approvazione di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Requisiti ulteriori per l'accreditamento"

 

Decreto del Commissario ad Acta n. 101/2010 "Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle case di cura neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe".

 

 

 

 

Tutto ciò premesso e nel rispetto della normativa sopra citata, tutti gli Atti Aziendali delle attuali 12 Aziende Sanitarie locali (ASL) dovrebbero prevedere un Dipartimento di salute mentale (DSM) con le seguenti caratteristiche:

 

·        ogni Dipartimento di salute mentale (DSM), con bacino di utenza superiore a 150.000 abitanti, è suddiviso in Unità Operative Complesse (UOC)  territoriali corrispondenti ad uno o più Distretti; l'accorpamento è regolato  dal  numero di abitanti: ad esempio a Roma ogni Municipio corrisponde ad un Distretto / una UOC  e ogni DSM è costituito da 4 UOC territoriali;

 

·        ogni UOC territoriale è costituita da almeno una UOS Centro di salute mentale (CSM), una UOS Centro diurno (CD), una UOS  Struttura residenziale terapeutico riabilitativa (SRTR), una UOS Struttura residenziale socio riabilitativa (SRSR);

 

 

·        ogni ASL ha ampia facoltà di caratterizzare il proprio DSM con l'aggiunta di ulteriori UOS e UOSD. Negli ultimi anni, ad esempio, molte ASL hanno attivato Servizi per i disturbi del comportamento alimentare allocandoli spesso nei Distretti, fuori dai percorsi  di cura dei DSM. Tale impropria collocazione (l'anoressia mentale è a pieno titolo un disturbo psichico) priva le persone affette da tali gravi e complesse patologie di tutta l'assistenza integrata necessaria che invece troverebbero all'interno di una rete di servizi territoriali e ospedalieri atti a garantire percorsi di cura senza la  frammentazione delle risposte e il rischio di cronicità;

 

·        il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), servizio ospedaliero dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari (TSV) e obbligatori (TSO) in condizioni di ricovero, ha pieno titolo per definirsi UOC ospedaliera. In particolare svolge:

 

attività di diagnosi e cura nei confronti dei pazienti ricoverati;

attività di integrazione e collegamento garantendo la continuità terapeutica con i  Centri di Salute Mentale (CSM) del bacino di utenza;

attività di consulenza nei reparti e nei servizi dell'ospedale nel quale è ubicato;

attività di pronto soccorso nel contesto del Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA);

attività di day hospital (DH);

attività di documentazione e di comunicazione all'OER (sistema informativo);

iniziative di MCQ.

E' parte integrante del DSM anche quando l'ospedale nel quale è ubicato non sia amministrato dall'Azienda Sanitaria di cui il DSM fa parte. In tal caso i rapporti tra le due Amministrazioni sono regolati da convenzioni obbligatorie e da protocolli operativi.

 

·         il numero di UOC complessive ( territoriali + ospedaliere ) di un DSM non può essere inferiore a 4 né superiore a 15  ( come riportato dal Decreto 40/2011  Terza Sezione, punto 15.2);

 

·        la Consulta dipartimentale per la salute mentale deve essere descritta in ogni Atto Aziendale nel rispetto della DGR 3 febbraio 1998, n.143 e il suo Presidente deve far parte della Consulta Sanitaria.

 

 

 

 

 





Nessun commento:

Posta un commento