TITOLO VII
ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME
DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
Art. 60
(Modalità di esercizio)
1. L'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 37, è esercitata con le modalità
stabilite dalla legge regionale.
2. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al
termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.
CAPO II
REFERENDUM
Art. 61
(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi)
1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un
regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione
quando lo richiedano:
a) cinquantamila elettori;
b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascun consiglio;
c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di
cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la
maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. L'abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centoventesimo giorno successivo
alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.
Art. 62
(Referendum propositivo di leggi regionali) 26
1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo
61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso
articolo e dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum
propositivo popolare.
2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da
sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della
relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo
popolare sulla proposta stessa.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se
l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum
stesso.
5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della
legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di
insediamento del nuovo Consiglio.
Art. 63
(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi)
1. I referendum abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi in relazione
alle leggi concernenti le modifiche allo Statuto, alle leggi di bilancio e finanziarie, alle leggi
tributarie nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni ovvero ad accordi con
Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati.
2. Le richieste di referendum devono avere oggetti omogenei e unitari.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può limitare il
numero delle richieste da presentare in ciascun anno.
4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti
dei promotori dei referendum.
Art. 64
(Referendum consultivi)
1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle
popolazioni interessate, da indire con decreto del Presidente della Regione, in ordine a
provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di
leggi statali, anche costituzionali.
2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di
legge regionale concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle
denominazioni comunali.
3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum consultivi.
CAPO III
PETIZIONI E VOTI
Art. 65
(Titolarità ed esercizio) 27
1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale
per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono
sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino
esigenze.
3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei
lavori.
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