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martedì 10 maggio 2011

COSA SIGNIFICA EX ART 26

ISTITUTI O CENTRI DI RIABILITAZIONE ex art. 26 legge 833/78

Ex art. 26 legge 833/78: le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle Aziende Sanitarie Locali attraverso i propri servizi. L'Azienda Sanitaria Locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzione con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni. La rilevazione degli istituti o centri di riabilitazione è stata effettuata nel 1998 con un modello ad hoc, più complesso e con sezioni specifiche riguardanti le caratteristiche strutturali, l'attività e il personale. I dati raccolti essendo parziali, soprattutto in alcune regioni, sono pubblicati in sintesi regionali e nazionali presenti nella pubblicazione "Attività gestionali ed economiche delle U.S.L. e Aziende Ospedaliere – anno 1998" accessibile nel Servizio in Linea SISTAN. 

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